Gratuito Patrocinio
Il modo semplice e veloce per richiedere informazioni
Professionalità, passione e competenza anche al servizio di coloro che non possono permetersi di sostenere i costi e le spese giudiziarie.
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Il Patrocinio a spese dello Stato (o più comunemente Gratuito Patrocinio) è uno strumento che consente alle persone non abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria, civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria.
Quindi, il cittadino, che non abbia i mezzi per pagare un difensore, può ugualmente agire per impugnare una cartella di pagamento, per opporsi ad una sanzione amministrativa, per presentare una querela e via discorrendo, in quanto il compenso dell’avvocato resta a carico dello Stato.
Il patrocinio a spese dello Stato è un istituto volto a garantire il diritto di difesa per i soggetti economicamente deboli.Tale diritto è previsto anche nella Convenzione Europea sui Diritti dell’Uomo (CEDU) che all’art. 6 c. 3 llett. C, dispone che «ogni accusato ha diritto difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio quando lo esigano gli interessi della giustizia».
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Avvocati gratuito patrocinio a Torino – Il patrocinio a spese dello Stato è lo strumento con cui si garantisce che chiunque, anche i meno abbienti, possano avere una difesa tecnica nell’ambito di un procedimento penale.
Possono averne diritto sia le vittime di reati che gli imputati.
Cos’è il gratuito patrocinio?
Il patrocinio a spese dello Stato, comunemente noto come “gratuito patrocinio”, è un istituto che consente ai soggetti meno abbienti di agire e difendersi di fronte all’autorità giudiziaria. In particolare, è assicurato il patrocinio :
- nel processo civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di volontaria giurisdizione, per la difesa del cittadino non abbiente quando le sue ragioni risultino non manifestamente infondate;
- nel processo penale per la difesa del cittadino non abbiente, indagato, imputato, condannato, persona offesa da reato, danneggiato che intenda costituirsi parte civile, responsabile civile ovvero civilmente obbligato per la pena pecuniaria.
In buona sostanza, le spese relative all’avvocato sono a carico dello Stato; pertanto, il difensore non riceve il compenso dal cliente – che non avrebbe le possibilità economiche per remunerarlo – ma dallo Stato. Il legale non può chiedere compensi o rimborsi da parte del cliente ammesso al gratuito patrocinio; infatti, ogni patto contrario è nullo e la violazione del divieto costituisce grave illecito disciplinare professionale ( art. 29 c. 8 Codice deontologico forense).
Il cittadino in difficoltà può chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio:
- per difendersi (ad esempio, nel caso in cui sia convenuto in giudizio da altri),
- per agire (ad esempio, per tutelare un suo diritto),
- in ogni stato e grado del processo.
Invece, se il beneficiario è soccombente (ossia perde la causa), non può utilizzare il beneficio per proporre l’impugnazione.
Quindi, per godere del gratuito patrocinio, occorre esservi ammessi e possedere requisiti richiesti.
Chi ha diritto al gratuito patrocinio?
Il gratuito patrocinio è un beneficio di cui possono giovarsi a determinate condizioni:
- i cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA),
- i cittadini stranieri o gli apolidi, purché si trovino regolarmente sul territorio nazionale,
- gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.
Possono accedere al gratuito patrocinio coloro che hanno un reddito annuo non superiore ad € 11.746,68.
(Dato aggiornato al 2021 d.m. 23.7.2020 pubblicato in G.U. 30.1.2021 in aggiornamento del d.m. 16 gennaio 2018 in GU n. 49 del 28 febbraio 2018).
Se l’interessato convive con il coniuge o altri familiari, il reddito, ai fini della concessione del beneficio, è costituito dalla somma dei redditi di tutti i componenti la famiglia.
Nell’ambito penale il limite di reddito è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
Si tiene invece conto del solo reddito personale nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
Come e dove si presenta la domanda per essere amessi al gratuito patrocinio?
Occorre presentare una domanda all’Autorità Giudiziaria che procede, corredata dalla seguente documentazione:
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l’attestazione dei redditi percepiti l’anno precedente alla domanda (autocertificazione o, meglio, documentazione volta a dimostrare il reddito);
- l’impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti ai fini dell’ammissione al beneficio;
- in caso di cittadini stranieri occorre inoltre la dichiarazione di non disporre di altri redditi nel paese di origine, corredata da visto dell’Autorità consolare.
Il Giudice competente verifica l’ammissibilità della domanda di gratuito patrocinio e può decidere in uno dei seguenti modi:
- dichiara l’istanza inammissibile
- accoglie l’istanza
- respinge l’istanza.
Sulla domanda il giudice decide conseguentemente con decreto motivato che viene depositato in cancelleria
In caso di accoglimento della domanda di Gratuito patrocinio le spese legali saranno sostenute dallo Stato e alcune spese processuali saranno esenti.
Il cittadino in difficoltà può chiedere l’ammissione al gratuito patrocinio:
- per difendersi (ad esempio, nel caso in cui sia convenuto in giudizio da altri),
- per agire (ad esempio, per tutelare un suo diritto),
- in ogni stato e grado del processo.
Invece, se il beneficiario è soccombente (ossia perde la causa), non può utilizzare il beneficio per proporre l’impugnazione.
Gratuito patrocinio: le cause per cui si può richiedere.
Come già diffusamente detto, il patrocinio a spese dello Stato può essere chiesto:
- nel processo penale
- nel processo civile, compresa la volontaria giurisdizione
- nel processo amministrativo (ad esempio, per impugnare un provvedimento della P.A.)
- nel processo contabile
- nel processo tributario (ad esempio, per difendersi contro l’Erario, per impugnare una cartella di pagamento o per opporsi ad un fermo amministrativo)
L’ammissione al patrocinio è valida per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse. La disciplina del patrocinio si applica:
- nella fase dell’esecuzione
- nel processo di revisione
- nei processi di revocazione e opposizione di terzo
Cosa accade nel caso in cui la parte ammessa al gratuito patrocinio rimanga soccombente (ossia perda la causa)?
In tale circostanza, non può ricorrere nuovamente al beneficio per proporre impugnazione.
Inoltre, se viene condannata al pagamento di somme a favore della controparte, queste ultime non sono a carico dello Stato. Infatti, il beneficio riguarda solo gli onorari e le spese dovuti al difensore (Cass. 10053/2012).
Gratuito patrocinio in sede civile
Il gratuito patrocinio può essere utilizzato nelle controversie civili di qualsiasi tipo, ad esempio, dalla questione condominiale, alla responsabilità medica, dalla separazione contenziosa all’usucapione, dalla controversia relativa al contratto di locazione alla controversia ereditaria, dal ricorso contro una contravvenzione al Codice della Strada alla vertenza con l’istituto di credito e così via.
Il patrocinio a spese dello Stato è espressamente previsto anche per le pratiche di volontaria giurisdizione, a titolo di esempio si citano:
- la separazione consensuale
- il divorzio congiunto
- l’affidamento della prole
- i provvedimenti di amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione
- i provvedimenti sulla responsabilità genitoriale
- richiesta di autorizzazione al giudice tutelare
- ·nomina del curatore dell’eredità giacente.
In particolare, la giurisprudenza di legittimità afferma che «la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, pure di volontaria giurisdizione ed anche quando l’assistenza tecnica del difensore non è prevista dalla legge come obbligatoria» (Cass. 3006/2017; Cass. 15175/2019).
La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, anche (art. 75 DPR 115/2002):
- ·nella fase dell’esecuzione
- ·nel processo di revisione
- ·nei processi di revocazione e opposizione di terzo.
Il gratuito patrocinio è escluso nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti).
Inoltre, è escluso in caso di nomina di un secondo difensore, infatti, come vedremo nel paragrafo seguente, la nomina del secondo difensore esclude l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia in ambito penale, che civile. «L’obiettivo dell’istituto del gratuito patrocinio è garantire al cittadino non abbiente, in attuazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione, l’effettivo accesso alla giustizia, accesso che è sufficientemente garantito dalla nomina di un difensore, sufficienza che se vale per il processo penale – ove è in gioco il valore della libertà personale – vale anche per gli altri processi e in particolare […] in relazione al processo civile» (Cass. 1736/2020).
Gratuito patrocinio in sede penale
L’art. 98 c.p.p. dispone che possono chiedere di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti:
- l’imputato
- la persona offesa dal reato
- il danneggiato che intende costituirsi parte civile
- il responsabile civile
La disciplina del patrocinio si applica, in quanto compatibile, nei processi relativi all’applicazione di misure di sicurezza, di prevenzione e nei processi di competenza del tribunale di sorveglianza, sempre che l’interessato debba o possa essere assistito da un difensore o da un consulente tecnico (art. 75 DPR 115/2002).
L’ammissione al patrocinio, in ambito penale, è esclusa:
- per l’indagato, l’imputato o il condannato di reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore; in ogni caso gli effetti dell’ammissione cessano a partire dal momento in cui la persona alla quale il beneficio è stato concesso nomina un secondo difensore di fiducia.
La nomina del secondo difensore esclude l’ammissione al gratuito patrocinio sia in ambito penale che civile (Cass. 1736/2020).
La nomina di un secondo difensore non esclude il beneficio nel caso in cui trovi applicazione la legge 11/1998 recante la “Disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e dell’esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia, nonché modifica della competenza sui reclami in tema di articolo 41-bis dell’ordinamento penitenziario”. In tale circostanza, l’indagato, l’imputato o il condannato possono nominare un secondo difensore per la partecipazione a distanza al processo penale, limitatamente agli atti che si compiono a distanza.
Come già ricordato in ambito penale, se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari:
- il limite di reddito di euro 11.493,82 è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi (art. 92 DPR 115/2002).
Posso richiedere il gratuito patrocinio per la mediazione?
La mediazione, introdotta nel nostro ordinamento con il d. lgs. 28/2010, è uno strumento di risoluzione delle controversie alternativo al processo, volto a diminuire il contenzioso. In altre parole, si tratta di un istituto tramite il quale le parti, assistite dai propri difensori, si confrontano davanti ad un mediatore per trovare una soluzione. La mediazione può essere:
- facoltativa, quando le parti, di comune accordo, scelgono questa via, in quanto meno onerosa e più veloce del processo ordinario,
- obbligatoria, quando è la legge ad imporre alle parti di celebrarla, a pena di inammissibilità.
Le cause in cui la mediazione è obbligatoria riguardano molti campi:
- condominio
- diritti reali
- divisione
- successioni ereditarie
- patti di famiglia
- locazione
- comodato
- affitto di aziende
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Circa i costi della mediazione, si ricorda che occorre corrispondere il compenso per l’organismo di mediazione, che varia da organismo a organismo. Solitamente è necessario versare l’onorario del mediatore, che rimane invariato per tutta la durata del procedimento, a prescindere dal numero di incontri. Le spese di mediazione sono dovute da ambo le parti, che risultano obbligate in solido; ossia, se una di esse non paga, l’organismo può rivalersi per intero sull’altra. Il compenso può essere aumentato in ragione della complessità della causa o nell’ipotesi in cui la mediazione abbia successo. Può anche essere ridotto della metà nei casi di mediazione obbligatoria sopraelencati. Viene chiesto sempre un contributo forfettario per spese di segreteria (di solito, una cinquantina di euro). Il compenso da corrispondere all’organismo varia a seconda del valore della causa.
La procedura di mediazione prevede dei benefici fiscali, le parti infatti possono giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità che viene corrisposta all’Organismo di mediazione, fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo della mediazione (credito ridotto della metà in caso di insuccesso della stessa). Inoltre, tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura e della circostanza che il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 (cinquantamila) euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Ciò premesso, la parte che abbia i requisiti per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato:
- è esonerata dal pagamento dell’indennità di mediazione, ossia dal compenso all’Organismo (art. 17 c. 5 bis d. lgs. 28/2010), in caso di mediazione obbligatoria;
- mentre l’onorario dell’avvocato resta a suo carico (ossia non viene pagato dallo Stato).
Gratuito patrocinio e assistenza stragiudiziale
Il patrocinio a spese dello Stato riguarda unicamente la fase giudiziale, ne consegue che la fase fuori del giudizio, ossia stragiudiziale, non sia coperta dal beneficio. Con tale espressione ci si riferisce all’attività che spesso viene svolta anteriormente alla causa, si pensi alle trattative e ai tentativi di risolvere la vertenza al di fuori delle aule di giustizia. Alcuni esempi sono:
- la lettera di diffida
- la lettera di costituzione in mora
- la consulenza in studio
- la redazione di un contratto
Ebbene, tali atti fuoriescono dal beneficio e la parcella dell’avvocato deve essere pagata dal cliente.
La documentazione necessaria per la presentazione della domanda di accesso al gratuito patrocinio.
La domanda deve essere presentata:
- personalmente dall’interessato, oppure
- telematicamente dal difensore.
In entrambi i casi, deve essere allegata:
- la fotocopia di un documento di identità valido del richiedente,
- la fotocopia del codice fiscale,
- copia del permesso di soggiorno (se extracomunitario),
- lo stato di famiglia (se richiesto),
- l’autocertificazione sul reddito (o certificazione dell’autorità consolare in caso di soggetto extracomunitario),
- copia dei documenti necessari per valutare la fondatezza della domanda.
Infine, se il giudice procedente o il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati competente a provvedere in via anticipata lo richiedono, gli interessati sono tenuti, a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto in essa indicato (art. 79 c. 3 DPR).
Domande Frequenti
Come richiedere gratuito patrocinio civile?
Per accedere al gratuito patrocinio, sarà necessario presentare un’apposita “istanza di ammissione” al Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il tribunale competente.
Cosa non comprende il gratuito patrocinio?
Il gratuito patrocinio, quindi la difesa legale a carico dello Stato, comprende unicamente la difesa in giudizio, mentre non comprende l’attività stragiudiziale.
Chi ha il gratuito patrocinio deve pagare il contributo unificato?
No, la parte ammessa al Gratuito Patroncinio non paga né il contributo unificato né le spese di notifica, la perizia del consulente tecnico d’ufficio, i diritti di copia e l’imposta di registro della sentenza.
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Tempi della risposta
I tempi previsti variano a seconda della complessità della questione.
AVVERTENZA: L’invio del modulo non vincola in alcun modo né il richiedente, né il destinatario.
Lo studio legale Avv. Alessandro Iorio si riserva la facoltà di non rispondere a quesiti formulati in maniera scorretta, poco chiara o privi di un sufficiente corredo di elementi di fatto o che per la complessità dei temi trattati richiedano uno studio preventivo eccessivamente approfondito solo per formulare il preventivo (ad esempio un’esame della documentazione di oltre 7 pagine).
Costi della consulenza legale
L’invio della richiesta non è vincolante.
Tuttavia occorre sapere che le consulenze legali, come per qualsiasi altra attività professionale, sono a pagamento.
I dettagli dei tempi e dei costi della consulenza verranno comunicati dopo la valutazione della richiesta ricevuta compilando il modulo.
Le consulenze avverranno in sede dello studio legale Avv. Alessandro Iorio, a Torino (Via Vittorio Amadeo n.21) oppure a distanza tramite un collegamento Meet, Videochiamata o per telefono .
Attenzione, per le consulenze di particolare complessità lo studio legale Avv. Alessandro Iorio si riserva di inviare al richiedente preventivo scritto.
Lo studio legale Avv. Alessandro Iorio, a sua totale discrezione, potrà chiedere maggiori informazioni o precisazioni in riferimento al quesito giuridico richiesto.
Solo in caso di accettazione scritta da parte dello studio Avv. Alessandro Iorio dell’incarico stragiudiziale richiesto, il richiedente procederà al pagamento di quanto dovuto e pattuito.
NON SONO PREVISTE CONSULENZE TELEFONICHE O EPISTOLARI AGGIUNTIVE.
Gli incarichi giudiziali, cioè l’organizzazione e la difesa tecnica della causa, saranno invece preceduti da un preventivo scritto da parte del professionista che, se accettato e sottoscritto dal cliente, si trasformerà in un rapporto fiduciario attraverso un conferimento incarico, mandato o procura speciale al difensore. Si ricorda infatti che le tariffe forensi sono state abrogate ai sensi dell’art.9 D.L. 24.01.2012 n. 1 (L. 24.3.2012).
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